Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, nei suoi tre istituti - accesso
documentale (L. 241/1990), accesso civico semplice e accesso civico
generalizzato (D.Lgs. 33/2013) - si confronta con crescente frequenza con la
materia edilizia e con la tutela della riservatezza dei soggetti che hanno
presentato esposti o segnalazioni. La giurisprudenza amministrativa è divisa:
da un lato, un orientamento consolidato afferma il diritto del
"segnalato" a conoscere contenuto e autore dell’esposto che ha dato
avvio al procedimento ispettivo; dall’altro, un indirizzo più restrittivo
privilegia la riservatezza del segnalante, ammettendo l’accesso nei soli casi
di stretta necessità difensiva. Il Garante per la protezione dei dati personali
ha aggiunto ulteriori elementi di complessità, soprattutto in materia di
accesso civico generalizzato a titoli edilizi. Il quadro normativo è stato poi parzialmente
ridisegnato dalla disciplina whistleblowing (D.Lgs. 24/2023), che introduce una
sottrazione assoluta all’accesso per le segnalazioni ivi disciplinate.