L’abbandono di rifiuti pone complessi interrogativi sulla ripartizione degli oneri di rimozione,
specialmente in scenari di procedure fallimentari e concorsuali. L’articolo
analizza l’evoluzione giurisprudenziale in materia, distinguendo tra rimozione
dei rifiuti (art. 192 TUA) e bonifica del sito. Si esamina la posizione del
proprietario, la cui responsabilità non è oggettiva ma legata a una colpa in
vigilando, e quella del curatore fallimentare. Le sentenze dell’Adunanza
Plenaria del Consiglio di Stato (n. 3/2021 e n. 1/2026) hanno chiarito che l’onere
ricade anche sulla curatela, in quanto “detentore” del sito o per “inerenza
economica” del rifiuto all’attività d’impresa, anche su aree di terzi,
applicando rigorosamente il principio “chi inquina paga”.