La Riforma dello Sport, entrata in vigore il 1 luglio 2023, ha come obiettivo quello di equiparare le prestazioni sportive che prevedono l’erogazione di un corrispettivo a quelle dei lavoratori non sportivi, conferendo i medesimi diritti.
La riforma tocca gli ambiti civilistico, giuslavoristico e tributario e va vista considerando anche quella del Terzo settore, dal momento che le cooperative e gli Enti (ETS) iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS) possono iscriversi al Registro delle attività sportive dilettantistiche, a patto che la gestione di attività sportive dilettantistiche rientri nelle attività di interesse generale.
In ambito giuslavoristico è stato ampliato il perimetro del lavoro sportivo, includendo i lavoratori che svolgono mansioni funzionali allo svolgimento delle attività sportive, escluse quelle amministrative e gestionali e, soprattutto, è stata abolita la distinzione tra lavoratore sportivo dilettante e lavoratore sportivo professionista: entrambi beneficiano dei diritti previsti dal nostro ordinamento del lavoro.
I PUNTI CARDINE DELLA RIFORMA DELLO SPORT
· Si fornisce l’identikit del “lavoratore sportivo”, che è indipendente dalla natura professionistica o dilettantistica dell’attività svolta, e si chiariscono le tipologie contrattuali utilizzabili, con le relative disposizioni in materia di controlli sanitari e di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
· Il lavoro subordinato in ambito sportivo acquisisce una disciplina che tiene in conto le specificità del comparto, in deroga alla disciplina ordinaria;
· Si prevedono differenziazioni nelle regole applicabili nell’area del professionismo e a quello del dilettantismo, oltre a inserire disposizioni specifiche e speciali agevolazioni per i rapporti di lavoro con gli atleti di club paralimpici rientranti nella categoria del più alto livello tecnico-agonistico, così come definito dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), nonché in tema di formazione dei giovani atleti;
· Le prestazioni sportive dei volontari hanno una disciplina specifica che aiuta a tenere separato l’ambito del rapporto di lavoro da quello veramente personale, spontaneo e gratuito del volontariato. I volontari non sono lavoratori sportivi;
· Si disciplina il trattamento pensionistico e sono inserite delle tutele ad hoc per l’assicurazione contro gli infortuni;
· Si interviene sul trattamento tributario dei contratti in ambito sportivo, con un trattamento agevolato soprattutto nel dilettantismo, per il quale sono previste agevolazioni anche per soggetti che non sono lavoratori sportivi e prestano, in forza di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, attività di carattere amministrativo-gestionale a favore di Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal CONI o dal CIP.
L’IDENTIKIT DEL “LAVORATORE SPORTIVO”
Le indicazioni su quali siano le caratteristiche per cui un lavoratore possa essere considerato “lavoratore sportivo” sono contenute nell’articolo 25, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2021.
È quindi lavoratore sportivo:
Ø l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.A. o di altro soggetto tesserato.
Ø ogni altro tesserato, ai sensi dell’articolo 15, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, anche paralimpiche, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva. Sono escluse le mansioni di carattere amministrativo-gestionale.
Con specifico riferimento al rapporto di lavoro nell’area del dilettantismo, in particolare, la disciplina sostanziale del rapporto di lavoro subordinato sportivo è la medesima sia per il settore professionistico sia per quello dilettantistico. Nell’area del dilettantismo, il lavoro sportivo può essere contrattualizzato come lavoro autonomo nella forma di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co) che si presume laddove:
Ø la durata delle prestazioni, pur avendo carattere continuativo, non superi le 24 ore settimanali, oltre al tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
e
Ø le prestazioni oggetto del contratto risultino coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici.
GLI ASPETTI PRATICI DELLA RIFORMA DEL DIRITTO DEL LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO
Il Registro delle attività sportive dilettantistiche
È stato ampliato l’ambito delle organizzazioni che possono iscriversi al Registro delle attività sportive dilettantistiche, che comprende: le SSD (Società Sportive Dilettantistiche) le ASD (Associazioni Sportive Dilettantistiche), cooperative ed Enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), a patto che la gestione di attività sportive dilettantistiche rientri nelle attività di interesse generale.
Attivo dal 31 agosto 2022, il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche certifica che le organizzazioni iscritte sono di natura dilettantistica, ai fini degli effetti previsti dall’ordinamento. L’ iscrizione si perfeziona a mezzo domanda da inviare attraverso piattaforma on line, accessibile dal sito del Dipartimento dello Sport e consente di acquisire personalità giuridica.
L’iscrizione al Registro fornisce, inoltre, i vantaggi importanti della digitalizzazione degli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro sportivo (vedi paragrafo successivo).
La forma contrattuale, le agevolazioni fiscali e contributive e gli obblighi del datore di lavoro
La riforma poggia sul presupposto che il lavoro sportivo dilettantistico sia contrattualizzato come lavoro autonomo e che la forma contrattuale sia quella della collaborazione coordinata e continuativa, sempreché, escludendo il tempo per le manifestazioni sportive, le prestazioni settimanali non superino le 24 ore e che la loro gestione tecnico-sportiva rispetti la regolamentazione definita dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline sportive e dagli Enti di Promozione Sportiva.
Inoltre, anche per il lavoro sportivo dilettantistico è consentita la stipula di contratti di apprendistato professionalizzante.
Relativamente al trattamento fiscale e previdenziale dei lavoratori sportivi dilettanti, sono previste condizioni diversificate in funzione dell’importo del compenso. L’applicazione delle condizioni da parte del datore di lavoro è subordinata ad un’autocertificazione del lavoratore, circa i compensi percepiti nell’anno solare, al netto dei premi vinti nelle competizioni, su cui viene applicata una ritenuta del 20% alla fonte.
Al fine di agevolare i datori di lavoro sportivo dilettantistico, l’iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche consente loro di adempiere agli obblighi contrattuali previsti dalla forma contrattuale della collaborazione coordinata continuativa e a quelli di comunicazione all'INPS e all'INAIL, sostituendo anche la comunicazione al Centro per l’Impiego.
Il Registro consente poi di generare automaticamente il modello F24, per i versamenti contributivi dei lavoratori che hanno percepito più di 5.000 euro e di predisporre la Certificazione Unica, che l’intermediario abilitato invierà telematicamente all’Agenzia delle Entrate.
Il cedolino paga non è obbligatorio per i lavoratori con compenso annuale inferiore a 15.000 euro.
Per completezza, è opportuno precisare che, relativamente ai controlli sanitari e all’idoneità psico-fisica, modalità e termini saranno definiti da uno specifico DPCM, sollevando le Federazioni dalla loro determinazione; ne segue che decadrà l’obbligatorietà della scheda sanitaria. Relativamente all’assicurazione contro gli infortuni, invece, uno specifico decreto del Ministero del Lavoro, definirà i premi, indipendentemente dai compensi percepiti.
ADEMPIMENTI OBBLIGATORI PER I COMMITTENTI NEL DILETTANTISMO
In particolare:
Comunicazioni obbligatorie nell’area del dilettantismo
Associazioni, società, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni benemerite – anche paralimpiche – hanno l’obbligo di inviare la comunicazione obbligatoria Unilav-sport o attraverso il portale del Ministero del Lavoro o tramite il Registro delle attività sportive dilettantistiche. Rispetto al tradizionale Unilav, che è preventivo, quello del settore sportivo dilettantistico dovrà essere inviato entro il trentesimo giorno del mese successivo all’inizio del rapporto di collaborazione. Per i direttori di gara le comunicazioni obbligatorie possono essere inviate cumulativamente per non più di 30 prestazioni entro il termine del trentesimo giorno successivo dalla scadenza di ogni trimestre.
Libro Unico Del Lavoro
Per le collaborazioni coordinate e continuative e per i lavoratori subordinati c’è l’obbligo di tenuta del Libro Unico del Lavoro (LUL). Una responsabilità del datore di lavoro o degli intermediari abilitati.
Per le sole collaborazioni coordinate e continuative relative alle attività previste per i lavoratori sportivi (lavoro sportivo co.co.co.), l’obbligo di tenuta del LUL può essere adempiuto in via telematica all’interno di apposita sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.
L’iscrizione può avvenire in un’unica soluzione entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento: i compensi, però, possono essere erogati in anticipo.
Sotto i 15.000 euro non vi è obbligo di emissione del prospetto di paga (mentre resta obbligatorio il LUL).
OBBLIGO DI SAFEGUARDING PER ASD E SSD
È il comma 6, articolo 33 del decreto legislativo n. 36/2021 a prevedere l’obbligo per associazioni e società sportive dilettantistiche di dotarsi di un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni a tutela dei giovani sportivi.
Obiettivo della nomina di un Responsabile Safeguarding è quindi di tutelare i minori che lavorano in ambito sportivo dilettantistico e l’adempimento si lega all’obbligo di adozione o adeguamento dei Modelli organizzativi di gestione e controllo (MOGC).
ASD e SSD sono tenute a tale adempimento, secondo le linee guida adottate con apposito regolamento da parte degli enti sportivi a cui sono affiliate. Il compito di questa nuova figura sarà quello di ricevere eventuali segnalazioni in caso di abusi, violenze e discriminazione e adottare idonee misure di tutela e prevenzione.
La figura del Responsabile Safeguarding assume un ruolo centrale nelle organizzazioni sportive e sarà chiamata a garantire la sicurezza e il benessere dei minori e di prevenire e gestire casi di abuso, violenza e discriminazione. Le caratteristiche di questa nuova figura – che rimarrà in carica quattro anni dalla nomina – sono state delineate dal CONI.