Quello della avocazione è un istituto contemplato dallo Statuto e dal Codice di Giustizia Sportiva del CONI, che consente alla Procura Generale dello Sport, nell’ambito dei suoi più generali poteri di coordinamento e vigilanza sulle singole Procure Federali, di avocare a sé le indagini di competenza di una Procura Federale, assegnando (o, meglio: “applicando”) a quest’ultima un Procuratore Nazionale dello Sport.
Statuto e Codice di Giustizia Sportiva del CONI definiscono, non senza un certo margine di genericità, le condizioni e le modalità di esercizio dell’avocazione ma, a ben vedere, detto istituto presenta molteplici profili di criticità costituiti dal fatto che l’applicazione dell’istituto, per come attualmente consentita sulla base di un’interpretazione letterale delle norme che la presiedono, rischierebbe concretamente di porsi in evidente contrasto con talune norme tipiche dell’ordinamento sportivo oltre che con i principi generali di quest’ultimo (e non solo).
Anche in considerazione del fatto che, perlomeno sino ad ora, gli sforzi di offrirne un’interpretazione maggiormente armonica con l’ordinamento nel suo complesso si sono rivelati del tutto infruttuosi, pare quanto mai opportuno che il legislatore sportivo assuma consapevolezza delle problematiche che possono conseguire a talune applicazioni dell’istituto e appronti i rimedi normativi che possano impedire che il seppur legittimo ricorso all’avocazione avvenga con effetti pregiudizievoli dell’integrità dell’ordinamento stesso.