È inammissibile il regolamento di competenza ai sensi dell’art. 16 c.p.a. quando il conflitto insorge tra un T.A.R. ed il Consiglio di Stato, non potendo quest’ultimo decidere sulle impugnazioni in cui sia al contempo parte (ottemperanza nel caso di specie) e non essendo quindi un giudice “terzo e imparziale” chiamato a dirimere la controversia. La decisione si fonda sul principio di terzietà del giudice chiamato a giudicare secondo i principi del giusto processo e, in particolare, dell’art. 111, co. 2, Cost., che impone per ogni giudizio la sua celebrazione “nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale”.
Inoltre, è presente un’appendice sull’accertamento tecnico preventivo e la consulenza tecnica preventiva nel processo amministrativo alla luce della sentenza TAR Brescia n. 1189/2025.