Il trasferimento di Abdulai Juma Bah al Manchester City, in seguito alla risoluzione unilaterale del suo contratto con il Real Valladolid, rappresenta un caso emblematico per il diritto sportivo internazionale. La vicenda è emersa ufficialmente il 22 gennaio 2025, quando il Real Valladolid ha pubblicato un comunicato accusando il Manchester City e l’agente del giocatore di aver indotto Abdulai Juma Bah a risolvere unilateralmente il contratto per facilitare il trasferimento al club inglese. Questo episodio costituisce un caso interessante nello scenario del calciomercato internazionale soprattutto alla luce delle recenti evoluzioni originate dal caso Diarra e delle conseguenti modifiche al Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP).
La “rescissione unilaterale” dal Valladolid
Premesso in partenza che, per un caso come quello in esame, è giuridicamente errato esprimersi in termini di “rescissione” del contratto (la rescissione del contratto, disciplinata dagli art. 1447 ss. del codice civile, regola infatti scenari e dinamiche negoziali diverse), quelle che nel gergo giornalistico vengono impropriamente denominate “clausole rescissorie” sono uno strumento largamente utilizzato nei contratti tra club e calciatori.
Tali clausole consentono, in deroga ai principi di stabilità contrattuale previsti dall’ordinamento giuridico sportivo (e in particolare gli artt. 13-17 del FIFA RSTP), ai calciatori (ma anche agli allenatori o, astrattamente, ai club) di liberarsi dietro il versamento di un importo in denaro, convenzionalmente predeterminato. Nel caso di Bah, il contratto con il Real Valladolid prevedeva una clausola di 6 milioni di euro, che il giocatore avrebbe pagato per svincolarsi e trasferirsi al Manchester City.
Tra l’altro, la risoluzione del rapporto sarebbe avvenuta durante il c.d. “periodo protetto”, ossia un periodo di tre stagioni intere o di tre anni (a seconda di ciò che comincia prima), che segue l’entrata in vigore di un contratto, se questo è stato concluso prima del 28° compleanno del calciatore, ovvero un periodo di due stagioni sportive o di due anni (a seconda di ciò che comincia prima), che segue l’entrata in vigore di un contratto, se questo è stato concluso dopo il 28° compleanno.
Infine, ai sensi del comma 5 del già citato articolo 17, è sanzionato chiunque induca una violazione contrattuale nel rapporto in essere tra un club e un professionista allo scopo di facilitare il trasferimento presso altro club del calciatore.
L’accusa del Real Valladolid al Manchester City
Nel comunicato stampa pubblicato dal club spagnolo, si evince che l’accusa del Real Valladolid si concentra sul presunto coinvolgimento del Manchester City che avrebbe avuto un ruolo nell’induzione del calciatore a risolvere unilateralmente il contratto con il proprio club, sebbene ciò sia risultato mediante il pagamento della c.d. clausola rescissoria. In particolare, si fa riferimento al fatto che il calciatore avrebbe comunicato nella giornata precedente l’intenzione di risolvere unilateralmente il contratto, giornata nella quale il Manchester City avrebbe altresì contattato il club spagnolo per avviare una trattativa per la cessione del calciatore. Dopodiché, l’indomani, il calciatore non si sarebbe presentato agli allenamenti in violazione degli obblighi contrattuali allora ritenuti (dal Valladolid) ancora in essere.
In secondo luogo, si legge (libera traduzione) che: “Il Club ritiene che dietro la decisione del giocatore ci sia il Manchester City, che fa parte del City Football Group, che sembra aver consigliato al giocatore di prendere questa strada che pone il Real Valladolid in una situazione inerme, dopo aver recentemente rifiutato offerte economiche di importo superiore, soprattutto quando il giocatore, che si trova in un periodo legale protetto di fase giovanile e che negli ultimi tempi si era rifiutato di firmare un accordo di categoria superiore, in quanto ciò avrebbe portato a un aumento automatico della sua clausola di rescissione. Ieri le tre parti sono state avvisate di questa situazione con diverse convocazioni, avvertendole delle possibili conseguenze delle loro azioni.”
Il precedente Diarra e la nuova versione temporanea dell’art. 17 del FIFA RSTP
Il caso in esame risulta essere uno dei primi che, a livello regolamentare, si pone nell’ambito di applicazione della nuova versione del già citato art. 17 del FIFA RSTP, rimaneggiato dalla FIFA in via provvisoria nelle scorse settimane in seguito alla già celebre sentenza Diarra, pronunciata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) lo scorso 4 ottobre nel caso C-650/22 avente ad oggetto la compatibilità con il diritto UE della precedente versione di dette disposizioni del RSTP.
In estrema sintesi, la Corte ha stabilito che la responsabilità solidale del club acquirente, prevista automaticamente dalla FIFA in caso di risoluzione unilaterale senza giusta causa (così come la responsabilità disciplinare di detto club, qualora ciò occorra nel già citato “periodo protetto”), è incompatibile con il diritto europeo se applicata senza una valutazione concreta delle circostanze. Ha inoltre ribadito che la stabilità contrattuale è un obiettivo legittimo, ma deve essere bilanciata con il diritto dei calciatori di trasferirsi liberamente per migliorare la propria carriera.
Le più recenti modifiche introdotte dalla FIFA all’art. 17 del FIFA RSTP - corredate da relative explanatory notes - entrate in vigore il 1° gennaio 2025 hanno provato a recepire, in via temporanea, le conseguenze più evidenti rispetto a quanto sancito dalla Corte di Giustizia nel caso Diarra.
Tra le varie, l’aspetto che, a nostro avviso, viene maggior rilievo nel caso in esame riguarda il fatto che, nel relativo allegato del RSTP che disciplina il TMS (piattaforma obbligatoria per qualsiasi trasferimento internazionale) e il rilascio dell’ITC per il perfezionamento del trasferimento, è stato specificato che l’esistenza di una disputa contrattuale tra calciatore, club di partenza e/o club di destinazione non può costituire un elemento ostativo a detto rilascio.
Conclusioni e sviluppi attesi
Nel caso Bah, quindi, la disputa contrattuale secondo quanto (ad ora) sollevato dal club spagnolo non ha potuto rilevare per il blocco del trasferimento secondo il nuovo assetto regolamentare “post-Diarra”: il difensore 18enne è stato ufficialmente tesserato come un giocatore del Manchester City, che, tra l’altro, lo ha immediatamente ceduto in prestito al Lens fino a giugno 2025.
Si attendono sviluppi futuri per verificare se il Valladolid deciderà di proseguire con un’azione dinanzi agli organi competenti che potrebbe trovare una base giuridica, probabilmente, nell’immutato comma 5 dell’art. 17 del FIFA RSTP.
Tra l’altro, proprio nei giorni scorsi l’agente del calciatore ha risposto con toni accessi, sulla stampa di settore, al club spagnolo riferendo che alcune affermazioni contenute nel comunicato del Valladolid siano false e di aver agito con totale professionalità, sempre nel rispetto della rigorosa legalità e dei più alti standard etici, minacciando a sua volta azioni legali.
Questo caso rappresenta un esempio emblematico delle sfide che il diritto sportivo internazionale si trova ad affrontare nel bilanciare la stabilità contrattuale con i diritti fondamentali, e potrebbe costituire un precedente importante per il mercato dei trasferimenti nel calcio moderno.