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Recepita in Gazzetta Ufficiale la direttiva CSRD relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità

Recepita in Gazzetta Ufficiale la direttiva CSRD relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità

di Francesco Ferroni - 04/10/2024
Recepita in Gazzetta Ufficiale la direttiva CSRD  relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità

Il D. Lgs. 6 settembre 2024 n. 125 pubblicato nella GU 10 settembre 2024 n. 212 (il “Decreto”), dopo l’approvazione definitiva del Consiglio dei Ministri del 30 agosto 2024, ha recepito la direttiva n. 2022/2464 anche nota come Corporate Sustainability Reporting Directive (“CSRD”) che amplia e rende più stringenti gli obblighi in merito alla rendicontazione societaria di sostenibilità.


In particolare l'obiettivo del Decreto è incrementare gli obblighi di informazione e trasparenza, includendo nel bilancio d'esercizio dati qualitativi e quantitativi, non solo finanziari, relativi alla sostenibilità dell'attività imprenditoriale. Questo mira a rendere più chiaro, utilizzando criteri uniformi a livello europeo, agli stakeholder e agli investitori, l'impatto ambientale e sociale dell'impresa, contribuendo così a rafforzare l'immagine e la reputazione aziendale.


Ambito di applicazione del Decreto


Il Decreto introduce obblighi di rendicontazione più stringenti verso tutte le grandi imprese, le società madri di grandi gruppi, le PMI quotate e le imprese di paesi terzi, escludendo le microimprese.


Il contenuto della rendicontazione di sostenibilità


La rendicontazione deve comprendere informazioni relative:

(i) all’impresa societaria stessa ed alle società che appartengono al gruppo,

(ii) alla catena di valore dell’impresa, compresi i prodotti e servizi, i rapporti commerciali e la catena di fornitura;

(iii) alle strategie aziendali legate alle tematiche di sostenibilità e alla loro compatibilità con la transizione verso un’economia sostenibile e alla riduzione del riscaldamento globale;

(iv) al ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo, con particolare attenzione alle questioni di sostenibilità e all’esistenza di sistemi di incentivi correlati.


Inoltre, devono essere inclusi gli obiettivi e le politiche aziendali in materia di sostenibilità, nonché le procedure di due diligence relative a queste specifiche problematiche.


La rendicontazione di sostenibilità è oggetto di apposita attestazione di conformità, da parte di un revisore legale (o di una società di revisione), che può essere anche lo stesso già incaricato della revisione contabile della società.


Il revisore è incaricato di esaminare in particolare la rendicontazione di sostenibilità delle imprese, al fine di verificare il rispetto degli standard previsti, rilasciando una formale attestazione di conformità del report alle normative vigenti. Tale attestazione include un’analisi approfondita delle dichiarazioni sulla sostenibilità, garantendo la verificabilità dei dati e l’effettiva applicazione nelle pratiche aziendali.


Inoltre, le società, nel rispetto della normativa e degli accordi applicabili, garantiscono una partecipazione attiva dei lavoratori nel processo di rendicontazione, definendo modalità di comunicazione e confrontandosi con loro sulle informazioni rilevanti, nonché sui metodi per ottenere e verificare i dati relativi alla sostenibilità.


Tempi di applicazione


Secondo l'articolo 17 del Decreto, l'obbligo di rendicontazione di sostenibilità varia in base alla dimensione e al tipo di impresa, in breve sintesi:


Dal 1° gennaio 2024:

l’obbligo si applica:

- alle imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico (ad esempio, società quotate) e che superano il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;

- enti di interesse pubblico che sono società madri di gruppi di grandi dimensioni che, su base consolidata, superano il numero medio di 500 dipendenti.


Dal 1° gennaio 2025:

l'obbligo si estende a tutte le altre imprese di grandi dimensioni, anche se non rientrano tra quelle che superano i 500 dipendenti.

Dal 1° gennaio 2026:


si applica alle piccole e medie imprese quotate (eccetto le microimprese) e ad altri enti, come gli enti piccoli e non complessi e le imprese di assicurazione captive.

Dal 1° gennaio 2028:


gli obblighi di rendicontazione si applicheranno anche alle succursali di società madri extra-europee che superano determinati limiti di ricavi nell'Unione europea.


Responsabilità e sanzioni


La rendicontazione di sostenibilità sarà adottata sotto la responsabilità dell’organo amministrativo e la vigilanza dell’organo di controllo, come stabilito dall’art. 10, comma 1, del Decreto.


Per leggere l'articolo completo si rimanda all’articolo completo sul blog dello Studio Legale LegisLAB.

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